Regolamento per il conferimento dei contratti di ricerca (di cui all’art. 22, L. 240/2010)
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione e il trattamento giuridico ed economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, così come modificato dal D.L. n. 36/2022 convertito nella L. n. 79/2022, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice etico e di comportamento, dalla Carta Europea dei ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei ricercatori.
ARTICOLO 2 – Finalità
1. L’Università degli Studi di Udine (nel seguito: Ateneo) può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di natura privatistica, denominati “contratti di ricerca” (nel seguito: contratti).
2. Il profilo professionale, a livello europeo, del contrattista di ricerca (nel seguito: ricercatore o contrattista) è: R2 – ricercatore riconosciuto.
3. Il contratto non dà luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
ARTICOLO 3 – Durata del contratto
1. Il contratto ha durata biennale e può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, il contratto ha durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, anche se stipulato con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. L’esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all’interessato.
ARTICOLO 4 – Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria comprende il costo aziendale del rapporto di lavoro per l’intera durata del contratto.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera lo stanziamento annuale di bilancio, per quanto concerne le risorse di ateneo, per il finanziamento dei contratti di ricerca.
3. L’attivazione di contratti di ricerca è possibile anche con finanziamenti, in tutto o in parte a carico di progetti di ricerca, di attività conto terzi o di altre risorse nell’ambito di convenzioni con enti esterni, sia pubblici che privati.
4. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l’importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all’importo non erogato all’atto della sottoscrizione della convenzione.
TITOLO II – RECLUTAMENTO
ARTICOLO 5 – Modalità di selezione
1. Il conferimento del contratto avviene previo espletamento di procedura di selezione che assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Il conferimento del contratto può avvenire, oltre che a seguito di procedure di cui al comma 1, espletate dall’Ateneo con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall’Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, all’interno di procedure di finanziamento competitivo, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, il conferimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico.
ARTICOLO 6 - Attivazione della procedura di selezione
1. La proposta di attivazione della procedura di reclutamento di cui al comma 1 dell’art. 5, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale Tecnico amministrativo presenti.
2. La delibera indica:
a) il numero dei contratti da attivare;
b) la durata del contratto;
c) il progetto di ricerca oggetto del contratto;
d) il professore o ricercatore responsabile del progetto di ricerca;
e) le specifiche funzioni in relazione alle attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
f) le conoscenze e le competenze richieste dal profilo ed eventuali ulteriori requisiti, laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scientifiche da assegnare al contraente;
g) il gruppo scientifico-disciplinare;
h) uno o più settori scientifico-disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
i) la sede di prevalente svolgimento delle attività;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
k) la ripartizione del punteggio tra titoli, pubblicazioni, proposta di progetto, attitudine alla ricerca del candidato ed eventuale/i lingua/e straniera/e, queste ultime due da accertare mediante colloquio;
l) il trattamento economico del contraente;
m) la copertura finanziaria del costo del contratto;
n) le modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza periodica e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento una relazione sul risultato dell’attività scientifica;
o) il termine di pubblicazione del bando di selezione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento.
ARTICOLO 7 – Bando di selezione
1. Il reclutamento del ricercatore avviene attraverso procedura pubblica di selezione, di cui all’art. 6, comma 1, bandita con decreto rettorale.
2. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
a) il numero delle posizioni da attivare;
b) la durata del contratto;
c) il progetto di ricerca oggetto del contratto;
d) il docente o ricercatore responsabile del progetto di ricerca, ove previsto;
e) le specifiche funzioni in relazione all’attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
f) le conoscenze e le competenze richieste dal profilo e gli eventuali ulteriori requisiti laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scientifiche da assegnare al contraente;
g) il gruppo scientifico-disciplinare;
h) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
i) il Dipartimento di afferenza e la sede di prevalente svolgimento delle attività;
l) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare;
m) la ripartizione del punteggio tra titoli, pubblicazioni, proposta di progetto, attitudine alla ricerca del candidato ed eventuale/i lingua/e straniera/e, queste ultime due da accertare mediante colloquio;
n) i criteri che la Commissione deve tenere in considerazione e i relativi punteggi massimi;
o) le modalità della selezione e di convocazione dei candidati al colloquio pubblico;
p) la copertura finanziaria del costo del contratto;
q) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
r) il trattamento giuridico, economico e previdenziale del contraente.
3. Il bando è pubblicato all’albo e nel sito dell’Ateneo e nel sito del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sul portale dell’Unione Europea.
4 Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere di norma inferiore a quindici giorni, salvo comprovate ragioni di urgenza, e decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all’albo ufficiale on-line di Ateneo.
ARTICOLO 8 – Requisiti di partecipazione
1. Possono concorrere alle selezioni esclusivamente i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero riconosciuto equivalente, al solo fine del conferimento del contratto, dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i gruppi interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì concorrere alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso o che hanno concluso il terzo anno di corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione all’albo ufficiale di Ateneo.
3. Non sono ammessi a partecipare alle selezioni:
a) il personale assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ancorché cessati dal servizio;
b) coloro che hanno fruito di contratti di ricercatore a tempo determinato (RTT) ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010;
c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
ARTICOLO 9 – Commissione giudicatrice
1. I componenti della Commissione sono individuati dal Consiglio di Dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale Tecnico amministrativo presenti. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ed entro i trenta giorni successivi alla scadenza delle stesse. La Commissione è nominata con decreto rettorale.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e un membro supplente garantendo, di norma, un’adeguata rappresentanza di genere. I componenti sono scelti fra i professori e i ricercatori di ruolo, i ricercatori di cui all’art. 24 della legge 240/2010 o esperti della materia, con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando e produzione scientifica attinente al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione, accertata dal Consiglio del Dipartimento. Almeno un componente della Commissione è inquadrato nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando.
3. Possono essere nominati anche i professori ed i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall’apposito Decreto Ministeriale. In caso di componenti stranieri o esperti della materia non inquadrati nelle qualifiche accademiche delle Università, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.
4. La Commissione:
a) individua al suo interno un Presidente e un Segretario verbalizzante;
b) svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta;
c) si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale, anche nella fase del colloquio;
d) si avvale dei criteri di cui al comma 4 dell’articolo 10 del presente Regolamento, stabilisce eventuali sub-criteri ed esplicita le modalità di valutazione, attribuendo per ogni singolo criterio di valutazione un motivato giudizio ed il relativo punteggio.
5. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal rettore. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
6. Non possono far parte della Commissione:
a) i professori e i ricercatori in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
b) i professori e i ricercatori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della L. n. 240/2010;
c) i professori e i ricercatori che siano componenti del Consiglio di amministrazione dell’ateneo di Udine nel periodo in cui ricoprono la carica;
d) i professori e i ricercatori che siano componenti del Consiglio Universitario Nazionale nel periodo in cui ricoprono la carica;
e) i professori straordinari a tempo determinato di cui all’art. 1 comma 12 della L. 230/2005;
f) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all’art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
g) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unione civile tra persone dello stesso sesso, così come regolato dall’art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall’art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
h) coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50% delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
i) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale.
7. Ogni componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 6.
8. Non sono previsti compensi per i Commissari.
ARTICOLO 10 – Modalità di svolgimento delle selezioni
1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il progetto di ricerca oggetto della stessa e il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. La valutazione sarà integrata da un colloquio utile ad accertare l’attitudine alla ricerca dei candidati e il possesso delle competenze necessarie allo svolgimento del programma di ricerca oggetto della selezione. Durante il colloquio sarà altresì accertata la conoscenza linguistica eventualmente prevista dal bando. Al colloquio possono assistere coloro che ne fanno richiesta con le modalità indicate nel bando.
3. I candidati dovranno allegare l’intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
4. I candidati sono valutati comparativamente sulla base dei seguenti criteri:
a) qualità, originalità ed innovatività della eventuale proposta progettuale, con riferimento al progetto di ricerca oggetto della selezione;
b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del progetto di ricerca oggetto della selezione;
c) attinenza e rilevanza delle pubblicazioni allegate con il progetto di ricerca oggetto della selezione;
d) idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della eventuale proposta progettuale presentata accertata tramite colloquio;
e) eventuale conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca accertata tramite colloquio.
5. La Commissione Giudicatrice ha facoltà di specificare i criteri di valutazione che sono previsti dal bando, di cui al precedente comma 4, con sub-criteri coerenti ai contenuti di cui all’art. 7, comma 2, lettere c), e) ed f) prevedendo, per ciascuno di essi, uno specifico punteggio.
6. La Commissione comunica, quindi, i criteri e i punteggi adottati al responsabile del procedimento, il quale procede alla loro pubblicazione all’albo e sul sito di Ateneo.
7. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti alle lett. a), b) e c) del comma 4, procede collegialmente all’espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all’attribuzione del relativo punteggio. I punteggi attribuiti sono resi noti ai candidati prima del colloquio.
8. Conclusa la fase del colloquio, la Commissione valuta collegialmente ciascun candidato esprimendo un motivato giudizio complessivo e il relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
ARTICOLO 11 – Termine del procedimento
1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su richiesta motivata del Presidente della Commissione il Rettore può concedere una proroga fino a ulteriori 60 giorni.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui al precedente comma il Rettore provvede con decreto alla revoca della nomina.
3 Il Rettore, entro 30 giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione. Il Decreto recante l’approvazione degli atti è pubblicato all’Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all’Albo on-line di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.
4 In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o mancato superamento del periodo di prova del vincitore si può procedere allo scorrimento della graduatoria entro i termini di cui al comma 6.
5. Entro 60 giorni dall’approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio del dipartimento che ha richiesto la procedura può, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale Tecnico amministrativo presenti, proporre il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria e secondo l’ordine di quest’ultima, purché sia stata accertata la relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria è autorizzato dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato accademico.
6. La graduatoria di merito, per l’eventuale sostituzione del vincitore, resta valida per 210 giorni dalla data di approvazione degli atti.
7. Il contratto deve essere sottoscritto dalle parti entro i 30 giorni dal ricevimento della convocazione da parte del vincitore. L’interessato può richiedere, con adeguata motivazione, un differimento della presa di servizio per un periodo non superiore a 60 giorni, purché compatibile con l’attività progettuale.
ARTICOLO 12 – Stipula del contratto di lavoro e relativa durata
1. L’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l’interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
b) la sede principale di lavoro;
c) il trattamento economico;
d) le attività relative al progetto di ricerca e le specifiche funzioni in relazione all’attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
e) le modalità con cui il contrattista è tenuto a depositare presso il Dipartimento le relazioni in merito all’attività svolta;
f) l’impegno lavorativo richiesto in relazione alle attività di cui al punto d);
g) i giorni di ferie spettanti e l’articolazione mensile della prestazione (Timing) legata alle esigenze del progetto;
h) le cause di recesso, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 16 del presente Regolamento;
3. Non è prevista la possibilità di lavoro a tempo parziale.
4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o da un suo delegato.
5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca.
6. È previsto un periodo di prova della durata di 30 giorni. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.
7. Superato il periodo di prova di cui al comma precedente il ricercatore può recedere dal contratto dando all’Università preavviso di 60 giorni. In mancanza di preavviso l’Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
ARTICOLO 13 – Rapporto di lavoro
1. Il ricercatore svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica in conformità al progetto di ricerca oggetto del contratto. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca è pari a 1500 ore o a 1720 ore in funzione della linea di finanziamento.
2. Il procedimento disciplinare è regolato dall’articolo 7 della L. n. 300 del 1970, ss.mm.ii. e le sanzioni sono di competenza del Rettore o suo delegato.
3. In caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi esterni si pronuncia il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto del parere del responsabile scientifico, dopo aver valutato l’assenza di conflitti di interesse e la compatibilità dell’incarico con le attività di ricerca.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all’accesso ai ruoli universitari.
5. Al contrattista si applica la tutela assicurativa, compresa quella infortunistica, prevista per il personale dipendente. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Il contrattista ha diritto annualmente ad un periodo di ferie retribuito di 28 giorni ed a 4 giorni di permesso per recupero festività soppresse, da utilizzarsi compatibilmente con l’impegno previsto per l’attività scientifica e previa autorizzazione del responsabile del progetto.
7. Per i casi di maternità e paternità si applicano, in quanto compatibili con il presente rapporto, le norme del D. Lgs. 26/03/2001, n. 151.
8. Al contrattista è applicata la disciplina assistenziale, previdenziale e pensionistica prevista dalla normativa in materia.
9. Il ricercatore può eventualmente svolgere una parte della propria prestazione presso altri enti, previo accordo fra gli stessi. Previa autorizzazione del responsabile scientifico, al ricercatore verrà riconosciuto il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo, con utilizzo delle disponibilità del progetto di ricerca o di altri fondi messi a disposizione del Dipartimento di afferenza.
10. Nei casi in cui vi sia coincidenza fra la persona del contrattista e il responsabile del progetto o responsabile scientifico, le valutazioni di cui ai commi precedenti si intendono riferite al Direttore del Dipartimento.
ARTICOLO 14 – Proroga dei contratti
1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L’eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all’art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proposta di proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale Tecnico amministrativo presenti, nell'ambito delle risorse disponibili e tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa entro i 60 giorni che precedono la scadenza del contratto alla Direzione del personale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall’apposita documentazione.
5. Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga, previo parere del Senato accademico.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore, o suo delegato.
ARTICOLO 15 – Rinnovo dei contratti
1. I contratti di ricerca possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. L’eventuale rinnovo del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all’art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. In ragione dell’impegno richiesto, il compenso potrà essere eventualmente incrementato secondo quanto disposto nell’articolo 18, comma 1 lettera b.
4. La proposta di rinnovo del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza dei professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato e delle rappresentanze del personale Tecnico amministrativo presenti, nell'ambito delle risorse disponibili.
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà pervenire alla Direzione del personale almeno entro i 90 giorni che precedono la scadenza del contratto e dovrà indicare la copertura finanziaria, corredata da apposita documentazione.
6. Il Consiglio di amministrazione autorizza il rinnovo, previo parere del Senato accademico.
7. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore o da un suo delegato.
ARTICOLO 16 – Cause di estinzione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell’ateneo, previo parere del Consiglio di Dipartimento, sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca.
ARTICOLO 17 – Incompatibilità
1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità degli assegni di ricerca, di cui all’art. 22 della legge 240/2010 nel testo previgente al D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022, anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica.
2. Il contratto di ricerca non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master di I o II livello, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, che prevedono la frequenza obbligatoria e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
3. Fermo restando quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell’Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell’attività di ricerca.
ARTICOLO 18 – Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo
1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo omnicomprensivo articolato in due posizioni retributive, in relazione al profilo richiesto dal bando:
a) posizione retributiva 1: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La posizione retributiva 1 costituisce il limite minimo per il rapporto contrattuale;
b) posizione retributiva 2: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno. La posizione retributiva 2 costituisce il limite massimo per il rapporto contrattuale, fatta eccezione per il caso di cui al successivo comma 3.
2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.
3. I contratti di ricerca finanziati con fondi esterni, di cui all’art. 4 comma 4, possono prevedere un trattamento economico superiore a quello di cui al precedente comma 1, nel caso in cui l’importo sia stabilito dall’ente finanziatore.
4. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l’Università e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.
5. L’Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.
ARTICOLO 19 – Norme transitorie e finali – Entrata in vigore
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all’art. 22 della Legge n. 240/2010 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile, alle norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e allo Statuto dell’Università degli Studi di Udine.
2. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme dei relativi bandi anche laddove fossero in contrasto con quelle del presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione con decreto rettorale.